In breve
- Dal 2025 il vecchio 96.02.02 «Servizi degli istituti di bellezza» corrisponde al **96.22.09**; manicure e pedicure passano da 96.02.03 a **96.22.01**.
- Solarium, centri benessere e massaggi non medici stanno nel **96.23.99**; il tatuaggio, trucco permanente escluso, nel 96.99.91.
- Tutti questi codici restano nella divisione 96: per il regime forfettario il coefficiente di redditività non cambia, è il **67%**.
Il **codice ATECO** è la sigla che dice all’Agenzia delle entrate, alla Camera di commercio e all’INPS che mestiere fa l’impresa. Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione **ATECO 2025**, derivata da quella europea NACE Rev. 2.1, e dal 1° aprile 2025 Istat, Camere di commercio e Agenzia delle entrate l’hanno adottata nei loro archivi. Per i centri estetici il cambio è di numero, non di sostanza: ma molte pagine in rete, e molte visure, riportano ancora il vecchio 96.02.02.
Qui trovi la corrispondenza fra vecchi e nuovi codici presa dalla tavola ufficiale dell’Istat (aggiornamento di luglio 2026), cosa comprende ciascun codice secondo le note esplicative, cosa fare se ne hai più di uno e perché il coefficiente del forfettario resta quello di prima.
01Vecchi e nuovi codici del centro estetico
| Attività | ATECO 2007 (fino al 2024) | ATECO 2025 | Titolo ufficiale |
|---|---|---|---|
| Centro estetico, istituto di bellezza, laser, ciglia, trucco permanente | 96.02.02 | 96.22.09 | Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. |
| Nail bar, manicure e pedicure estetica | 96.02.03 | 96.22.01 | Servizi di manicure e pedicure |
| Solarium, centro benessere, sauna, massaggi non medici | 96.04.10 | 96.23.99 | Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore n.c.a. |
| Parrucchiere e barbiere | 96.02.01 | 96.21.00 | Servizi di parrucchieri e barbieri |
| Tatuaggio e piercing | 96.09.02 | 96.99.91 | Attività di studi di tatuaggi e piercing |
Le note esplicative Istat del 96.22.09 elencano come esempi il massaggio del viso, il trucco permanente, la depilazione, l’abbronzatura e i trattamenti di ciglia e sopracciglia (lash making), precisando che non sono eseguiti da medici specialisti. Il 96.22 esclude la chirurgia estetica (86.22) e l’attività dei podologi (86.99). Il 96.23.99 comprende bagni turchi, saune, centri benessere, solarium, centri per dimagrimento e snellimento e centri massaggi non medico-terapeutici.
02Cosa devi fare tu
Il passaggio al nuovo codice, per le imprese già attive, è stato fatto dagli enti che tengono gli archivi: Istat e sistema camerale hanno predisposto una tabella operativa di riclassificazione proprio per ricodificare in massa le posizioni esistenti. Per estetica e manicure la corrispondenza è uno a uno, quindi il codice nuovo dovrebbe già essere quello giusto. Controllare costa cinque minuti.
- 1
Scarica la visura camerale
Dal sito del Registro imprese o dal tuo commercialista. Guarda il codice dell’attività prevalente e di quelle secondarie: devono essere a sei cifre in formato 2025 (96.22.09, non 96.02.02).
- 2
Controlla il codice nel Cassetto fiscale
L’Agenzia delle entrate ha i suoi dati: codice attività e regime. Se è diverso da quello della visura, fallo allineare dal commercialista.
- 3
Verifica le attività secondarie
Nail bar e solarium hanno codici propri. Se li hai come reparti del centro, possono comparire come attività secondarie: il codice prevalente è quello da cui viene la maggior parte degli incassi.
- 4
Aggiorna i documenti che usi tu
Carta intestata, contratti con i fornitori, bandi e domande di contributo: dove scrivi il codice, scrivi quello nuovo. Molti bandi regionali selezionano per codice ATECO.
- 5
Se il codice è sbagliato, correggilo
Una variazione al Registro imprese e all’Agenzia, di solito con la comunicazione unica. Per un dubbio di classificazione l’Istat risponde alla casella atecoinfo@istat.it.
03Regime forfettario: il coefficiente resta al 67%
Nel regime forfettario il reddito non è incassi meno costi: è incassi per un coefficiente di redditività fissato per gruppo di codici ATECO nell’allegato 4 della L. 190/2014. Il gruppo «Altre attività economiche» comprende la divisione 96 con un coefficiente del 67%. Poiché i codici nuovi dell’estetica (96.22.01, 96.22.09) e del solarium (96.23.99) restano nella divisione 96, il coefficiente non cambia.
| Voce | Regola |
|---|---|
| Coefficiente di redditività (divisione 96) | 67% degli incassi |
| Costi deducibili | Nessuno, tranne i contributi previdenziali obbligatori |
| Limite di incassi per restare nel regime | 85.000 € nell’anno precedente |
| Oltre 100.000 € nell’anno | Si esce subito, dall’anno stesso |
| Imposta sostitutiva | 15%, o 5% per i primi cinque anni di una nuova attività con i requisiti |
| IVA | Non si addebita sui trattamenti e non si detrae sugli acquisti |
reddito forfettario = incassi × 67% − contributi INPS versati
Esempio: 40.000 € di incassi → 26.800 € di reddito lordo. Su quello si calcolano i contributi, che poi si deducono prima dell’imposta sostitutiva. I numeri INPS del 2026 sono nella guida ai [contributi INPS dell’estetista](/guide/contributi-inps-estetista-2026).
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Il gestionale non cambia codice: tiene i conti che servono
- Ogni incasso è legato al trattamento venduto: se fai anche unghie o solarium, hai già i numeri per dire al commercialista qual è l’attività prevalente.
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